ACCESSO ART. 22 LEGGE 241/90
L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
Come inviare le richieste
La richiesta di accesso può essere trasmessa all'ufficio competente a detenere i documenti richiesti - qualora conosciuto - oppure all'ufficio segreteria dell'Ente, Via P. Sterzi 139, 37054 Nogara (VR), pec: amministrazione@pec.pioospizio.it
Normativa di riferimento
Legge 241/90
D.P.R. 184/2006
Procedimento |
Procedimento per accesso agli atti amministrativi per chi ne ha interesse. |
Unità organizzativa Ufficio del procedimento |
Direttore-Segretario: Bubola dott.ssa Marta
Ufficio Segreteria |
Atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte |
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Modalità reperimento informazioni relative al procedimento in corso |
Richesta all'Ufficio Segreteria |
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Provvedimento finale |
Emissione documentazione richiesta |
Dichiarazione silenzio assenso |
No |
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Link accesso al servizio on line |
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Modalità effettuazione dei pagamenti |
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Posteri sostitutivi |
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Atti da allegare all'istanza, modulistica necessaria |
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Ufficio per informazioni su modalità di accesso |
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